Le patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, B96 e BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o allineamento alla data del compleanno del titolare, hanno validità di:
Al conseguimento o al primo rinnovo della patente di guida, la data di scadenza viene fatta coincidere (allineata) con la data di nascita (di compleanno) del titolare. Ad esempio, una patente di categoria B, conseguita (esami di guida svolti) il 10/08/2013, da un soggetto diciottenne, nato il 20/09/1994, scadrà di validità esattamente il 20/09/2023 (cioè dopo 10 anni, un mese e 10 giorni dalla data di conseguimento della patente).
Scaduto il termine di validità, la patente è confermata, se il titolare è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell’esito favorevole di un accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato. Con la patente di guida scaduta di validità non è possibile continuare a guidare.
È sbagliato affermare che la patente è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida (esame di guida) periodica (la conferma è legata al possesso dei requisiti psicofisici) o che chi sia in possesso di patenti di categoria A e B debba sostenere due specifiche visite mediche.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due anni.
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