Il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti (compresi gli animali); deve inoltre fornire le proprie generalità (nome, cognome, ecc.) e gli estremi della patente, della targa e dell’assicurazione del veicolo alle persone danneggiate. Per la denunzia (comunicazione) all’assicurazione può avvalersi degli appositi moduli prestampati forniti dalla propria assicurazione.
È necessario limitare, per quanto possibile, l’intralcio alla circolazione degli altri veicoli, ma si dovrà evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la dinamica dell’incidente (cioè il modo in cui è avvenuto l’incidente), perciò è sbagliato dire che è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede.
Non c’è l’obbligo di coprire il veicolo incidentato, né di apporre il segnale mobile di pericolo (triangolo) sul lunotto posteriore (cioè sul vetro dietro); il “triangolo” dovrà invece essere posizionato a terra, su strade extraurbane, sia di giorno che di notte, nei casi e alla distanza previsti dal Codice.
Per evitare incidenti occorre, tra l’altro:
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o sianoinefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
1. Tutti i veicoli indicati ((dall'articolo 162, comma 1,)) del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati ((...)), quando si verifichino le seguenti circostanze:
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