La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge allorché vengano violate norme contemplate dal Codice Penale, come per l'omicidio colposo o le lesioni gravi a persone. Non sorge invece per danni involontari alle sole cose o se l’evento non è considerato reato o è riferibile a causa di forza maggiore (ad esempio, scoppia un pneumatico tenuto in buone condizioni).
Non sorge per qualsiasi violazione delle norme del Codice della Strada (responsabilità amministrativ). La responsabilità penale è infatti indipendente da quella civile e amministrativa. E' una responsabilità esclusivamente a carico del conducente e, anche se questo non è stato identificato, non si trasferisce nei confronti del proprietario del veicolo.
La responsabilità penale connessa al sinistro stradale non è esclusa se abbiamo in seguito prestato soccorso alla vittima (in tal caso si è solo evitata la responsabilità di un altro reato, l’omissione di soccorso), quando si risarciscono i danni oppure quando interviene l’impresa assicuratrice pagando adeguatamente.
È vero che:
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge anche in caso di omicidio colposo;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge allorché vengano violate norme contemplate dal Codice Penale.
È falso che:
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa ogni qualvolta ci sia stato il risarcimento del danno;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che risarcisca adeguatamente il danneggiato;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in ogni caso in cui sia violato il Codice della strada;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge quando il veicolo vada completamente distrutto;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in tutti i casi di danni alle persone o alle cose;
- La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato.
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