La responsabilità civile consiste nell’obbligo di risarcire i danni causati alle persone, alle cose e agli animali (anche se sono di lieve entità), quindi obbliga il responsabile, o chi per lui (l’impresa assicuratrice), al risarcimento (con pagamento in denaro) del danno causato al danneggiato.
La responsabilità civile grava sul conducente e sul proprietario del veicolo (non grava invece sul proprietario se dimostra che il veicolo è stato usato contro la sua volontà, ad esempio in caso di furto); è indipendente dalle altre due responsabilità (penale e amministrativa).
È vero che:
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati sia alle persone che alle cose;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale obbliga il responsabile al risarcimento del danno;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è indipendente dalla responsabilità penale e dalla responsabilità amministrativa;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito.
È falso che:
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa in caso di morte del danneggiato;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa per danni di lieve entità;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa;
- La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sull'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali.
Scrivi un commento