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Domanda 385 da 617

Assicurazione scaduta

1 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può incorrere nella confisca del veicolo
V
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2 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche
V
F
3 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano
V
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4 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti
V
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5 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile continuare ad usare il veicolo, solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati
V
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6 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione
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7 È vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche
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8 Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

L’obbligatorietà della assicurazione R.C.A. comporta che un veicolo privo di assicurazione, o con assicurazione scaduta, non può circolare, nemmeno essere lasciato in sosta sulle strade pubbliche. In caso contrario si incorre in sanzioni, tra le quali è compresa la confisca del mezzo.

Per rimettere in circolazione un veicolo con assicurazione scaduta non occorre alcun collaudo tecnico: è sufficiente rinnovare il contratto con la compagnia assicuratrice.


È vero che:
  • È vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche;
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche;
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può incorrere nella confisca del veicolo.

È falso che:
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti;
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano;
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche;
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione;
  • Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile continuare ad usare il veicolo, solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 193. Codice della strada

Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 868 a € 3.471)). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

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