Ambiente d’apprendimento generale Categoria B (tutte le domande)

Hai fatto il 0.0% del PASSO 1 (0 domande da 617)
Tutte le domande di Categoria B
Domanda 276 da 617

Furto e incendio

1 Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco
V
F
2 Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano
V
F
3 Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie
V
F
4 La polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio garantisce una rendita vitalizia al proprietario del veicolo, nel caso in cui venga rubato o prenda fuoco
V
F
5 Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto
V
F
6 Le polizze assicurative contro il rischio d'incendio del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi dolosi (intenzionali) e non quelli provocati da incendi accidentali (casuali)
V
F
7 Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio d'incendio occorre che il veicolo sia munito di apposito meccanismo staccabatteria automatico
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Sono facoltative le polizze assicurative stipulate per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali (grandinate, alluvioni, ecc.) o danni al proprio veicolo (polizza kasko). In queste polizze il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore di mercato che il veicolo aveva al momento in cui si è verificato l’evento dannoso (furto, incendio, ecc.).

Le polizze assicurative contro il rischio d’INCENDIO del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi accidentali (casuali) e non quelli provocati da incendi dolosi (intenzionali); per stipularle non occorre che il veicolo sia munito di stacca batteria automatico.

Analogamente, non è necessario che per stipulare polizze contro il FURTO il veicolo dev’essere dotato di antifurto. Per potersene avvalere, qualora il veicolo venga rubato, occorre presentare alla polizia una denuncia, che dovrà essere ripetuta anche in Italia nel caso in cui il furto avvenga in uno Stato estero.


È vero che:
  • Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie;
  • Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco;
  • Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano.

È falso che:
  • La polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio garantisce una rendita vitalizia al proprietario del veicolo, nel caso in cui venga rubato o prenda fuoco;
  • Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio d'incendio occorre che il veicolo sia munito di apposito meccanismo staccabatteria automatico;
  • Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto;
  • Le polizze assicurative contro il rischio d'incendio del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi dolosi (intenzionali) e non quelli provocati da incendi accidentali (casuali).

0 Commenti Lascia un Commento

Scrivi un commento

© 2024 All rights reserved.

Ti consigliamo di creare un account, è gratuito!

Perché creare un account? In questo modo avrai ulteriori vantaggi che ti aiuteranno nel processo d’apprendimento:

Per creare un nuovo account ↓

Se già hai un account, accedi qui ↓