È una parte della carreggiata (e quindi della strada), sulla quale è vietata la sosta ed il transito di tutti i veicoli, che serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli verso le varie direzioni.
Può essere a raso (dipinta) costituita da zebrature di colore bianco e delimitata da strisce bianche continue (fig. 446).
Oppure può essere un’isola di traffico in rilievo (rialzato). Di norma, l'isola di traffico rialzata è preceduta dalle zebrature di colore bianco (isola a raso) (fig. 446).
È sbagliato dire che fa essere più facile la salita e anche la discesa dei passeggeri del tram, filobus e autobus (questa è la funzione del salvagente stradale).
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:
a) isole a raso: sono realizzate mediante ((strisce di colore bianco (fig. II.446) )) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, ((paline)), birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola;
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma puo' essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorche' l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.
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