L’area pedonale, delimitata da appositi segnali stradali d’inizio e di fine (Fig. 320, 321), è una zona destinata al transito dei pedoni.
Oltre ai pedoni possono circolare:
Non è consentito il transito di motoveicoli ed autoveicoli in genere.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
((2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali)).
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; puo' contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacita' motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
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