La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli a motore e non a motore.
La carreggiata può essere suddivisa in corsie e può essere a senso unico o a doppio senso di circolazione.
La carreggiata non comprende le piste ciclabili, i marciapiedi o le piazzole di sosta.
Fanno parte della carreggiata:
Non fanno parte della carreggiata, ma possono affiancarla:
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
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