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Domanda 42 da 617

Carreggiata, definizione e caratteristiche

1 la carreggiata è destinata alla sosta degli autocarri
V
F
2 la carreggiata può essere a doppio senso di circolazione
V
F
3 la carreggiata può essere a senso unico di circolazione
V
F
4 la carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulle strade innevate
V
F
5 la carreggiata non comprende le piste ciclabili
V
F
6 la carreggiata è destinata soltanto alla circolazione di carri a trazione animale
V
F
7 la carreggiata non comprende i marciapiedi
V
F
8 la carreggiata è destinata alla sosta di emergenza
V
F
9 la carreggiata comprende le piazzole di sosta
V
F
10 la carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli
V
F
11 la carreggiata può essere suddivisa in corsie
V
F

Le parti della carreggiata

2 Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili
V
F
3 Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali
V
F
6 Fanno parte della carreggiata le banchine
V
F
5 Fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade
V
F
7 Fanno parte della carreggiata i marciapiedi
V
F
4 Fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso
V
F
1 Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli a motore e non a motore.

La carreggiata può essere suddivisa in corsie e può essere a senso unico o a doppio senso di circolazione.

La carreggiata non comprende le piste ciclabili, i marciapiedi o le piazzole di sosta.

Fanno parte della carreggiata:

  • tutte le corsie (tranne la corsia d’emergenza);
  • gli attraversamenti pedonali (ma non i marciapiedi e i viali pedonali);
  • gli attraversamenti ciclabili (ma non le piste ciclabili).

Non fanno parte della carreggiata, ma possono affiancarla:

  • marciapiedi, banchine o viali pedonali;
  • piste ciclabili;
  • piazzole di sosta.

È vero che:
  • la carreggiata può essere a senso unico di circolazione;
  • la carreggiata può essere a doppio senso di circolazione;
  • la carreggiata può essere suddivisa in corsie;
  • la carreggiata non comprende le piste ciclabili;
  • la carreggiata non comprende i marciapiedi;
  • la carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli;
  • fanno parte della carreggiata le corsie di marcia;
  • fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili;
  • fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali;
  • fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso.

È falso che:
  • la carreggiata è destinata soltanto alla circolazione di carri a trazione animale;
  • la carreggiata è destinata alla sosta di emergenza;
  • la carreggiata è destinata alla sosta degli autocarri;
  • la carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulle strade innevate;
  • la carreggiata comprende le piazzole di sosta;
  • fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade;
  • fanno parte della carreggiata le banchine;
  • fanno parte della carreggiata i marciapiedi.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 3. Codice della strada

Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

1 Commenti Lascia un Commento

Aly Toure
Aly Toure 11.04.2021 17:46
Super

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