La banchina è una parte della strada, esterna alla carreggiata e situata oltre la linea bianca continua di margine.
È destinata alla circolazione dei pedoni e non consente di norma il transito (e quindi neanche la sosta) ai veicoli.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
Perché creare un account? In questo modo avrai ulteriori vantaggi che ti aiuteranno nel processo d’apprendimento:
Per creare un nuovo account ↓
Se già hai un account, accedi qui ↓
Scrivi un commento