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Marciapiede

1 Il marciapiede è una parte della strada, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni
V
F
2 Il marciapiede è una parte della strada riservata anche alle biciclette
V
F
3 Il marciapiede è una parte della strada riservata, di norma, ai pedoni
V
F
4 Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata in altro modo, riservata ai pedoni
V
F
5 Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio
V
F
6 Il marciapiede è una parte della strada dove, di norma, è consentita la sosta dei ciclomotori
V
F
7 Il marciapiede è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato
V
F
8 Il marciapiede è una parte della carreggiata
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata e protetta, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni.

Consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio.

Non è vero che è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato, o che è consentita la sosta dei ciclomotori.


È vero che il marciapiede:
  • è una parte della strada, rialzata o delimitata in altro modo, riservata ai pedoni;
  • è una parte della strada riservata, di norma, ai pedoni;
  • consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio;
  • è una parte della strada, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni.

È falso che il marciapiede:
  • è una parte della carreggiata;
  • è una parte della strada riservata anche alle biciclette;
  • è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato;
  • è una parte della strada dove, di norma, è consentita la sosta dei ciclomotori.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 3. Codice della strada

Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.


Art. 158. Codice della strada

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

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