Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata e protetta, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni.
Consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio.
Non è vero che è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato, o che è consentita la sosta dei ciclomotori.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
Perché creare un account? In questo modo avrai ulteriori vantaggi che ti aiuteranno nel processo d’apprendimento:
Per creare un nuovo account ↓
Se già hai un account, accedi qui ↓
Scrivi un commento