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Domanda 442 da 617

Ciclomotori

1 I ciclomotori, per essere definiti tali, devono essere muniti di cambio manuale
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2 I ciclomotori a due ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 cm3
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3 I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni
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4 Le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25 kW, sono definite ciclomotori
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5 Non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori
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6 I ciclomotori non hanno più di due ruote
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7 Si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cm3
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8 I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica
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9 I veicoli a due ruote, con motore termico fino a 50 cm3 di cilindrata e velocità massima di 45 km/h sono ciclomotori
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10 I ciclomotori possono avere due o tre ruote
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11 I ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km/h fuori dai centri urbani
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

I ciclomotori sono veicoli con due o tre ruote, con motore termico fino a 50 centimetri cubi di cilindrata e velocità massima di 45 chilometri orari, da non confondere con i motocicli (anch'essi hanno due ruote). I ciclomotori sono soggetti a revisione (cioè controllo tecnico periodico) dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni.

È sbagliato dire che vengono classificati come ciclomotori le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25kW, o tutti i veicoli a due ruote dotati di motore.


È vero che:
  • I veicoli a due ruote, con motore termico fino a 50 cm3 di cilindrata e velocità massima di 45 km/h sono ciclomotori;
  • I ciclomotori possono avere due o tre ruote;
  • Non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori;
  • I ciclomotori a due ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 cm3;
  • I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni.

È falso che:
  • I ciclomotori non hanno più di due ruote;
  • Le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25 kW, sono definite ciclomotori;
  • Si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cm3;
  • I ciclomotori, per essere definiti tali, devono essere muniti di cambio manuale;
  • I ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km/h fuori dai centri urbani;
  • I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 52. Codice della strada

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;

b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a ((45 Km/h));

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)).

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche ((dei veicoli)) di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.


Art. 80. Codice della strada

Revisioni

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.


Art. 116. Codice della strada

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; (113) (121) (125)


Art. 142. Codice della strada

Limiti di velocita'

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

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