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Domanda 419 da 617

Macchine agricole e operatrici

1 Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole
V
F
2 Con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali
V
F
3 Le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate
V
F
4 Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate
V
F
5 Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi
V
F
6 Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole
V
F
7 Per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A
V
F
8 Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali
V
F
9 Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km/h
V
F
10 Le macchine operatrici a cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h
V
F
11 Le macchine agricole possono trasportare fino a quattro passeggeri
V
F
12 Le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli
V
F
13 Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve
V
F
14 Le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a quattro passeggeri
V
F
15 Le macchine agricole possono essere semoventi o trainate
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Le macchine operatrici e le macchine agricole sono macchine semoventi (cioè sono capaci di muoversi) o trainate, dotate di ruote gommate o cingoli. Quelle semoventi possono trasportare (se appositamente attrezzate) fino a tre persone, compreso il conducente, ma non in piedi, specie sul rimorchio. Non possono superare la velocità di 40 km/h (o di 15 km/h, se a cingoli).

Le MACCHINE AGRICOLE sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali. Possono circolare sulla strada per il proprio trasferimento o per il trasporto di prodotti agricoli, ma solo se immatricolate. Le macchine agricole non eccezionali (cioè quelle che non superano i limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli) possono essere guidate con le patenti di categoria A1, A2, o A, quelle eccezionali con la patente B.

Le MACCHINE OPERATRICI sono ad esempio veicoli sgombraneve, spartineve, veicoli utilizzati per la costruzione d’opere civili o stradali, carrelli per la movimentazione di cose. Quelle non eccezionali (cioè con massa fino a 3,5 t) possono essere guidate con la patente B, quelle eccezionali con una patente superiore (cioè C).


È vero che:
  • Le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate;
  • Le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli;
  • Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali;
  • Le macchine agricole possono essere semoventi o trainate;
  • Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole;
  • Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate;
  • Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve.

È falso che:
  • Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km/h;
  • Le macchine operatrici a cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h;
  • Le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a quattro passeggeri;
  • Per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A;
  • Le macchine agricole possono trasportare fino a quattro passeggeri;
  • Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi;
  • Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole;
  • Con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 57. Codice della strada

Macchine agricole

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; pospossono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'. ((E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.))

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di sovrapattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non permanente.


Art. 58. Codice della strada

Macchine operatrici

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.


Art. 124. Codice della strada

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.


Art. 125. Codice della strada

2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:

e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;


Art. 142. Codice della strada

Limiti di velocita'

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;


Art. 208. Regolamento.

Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

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