PANNELLO PER CARICHI SPORGENTI
Il pannello, di materiale retroriflettente, segnala un carico che sporge in senso longitudinale (cioè: nel senso della lunghezza) dalla parte posteriore del veicolo (dietro).
PANNELLI ARANCIONI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Segnalano veicoli adibiti al trasporto di merce pericolose; devono essere fissati davanti e dietro al veicolo; sono integrati con due serie di numeri che indicano prima il tipo di pericolo (se è esplosivo, inquinante, ecc.) e poi la materia trasportata (se si tratta di benzina, gasolio, ecc.).
PANNELLI POSTERIORI PER AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE DI MASSA A PIENO CARICO OLTRE 3,5 T
Devono essere applicati posteriormente (dietro) a tutti gli autoveicoli per trasporto di cose (autocarri) che superano a pieno carico 3,5 t. in modo tale di facilitare l’individuazione.
PANNELLI POSTERIORI PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE DI MASSA A PIENO CARICO OLTRE 3,5 T
Devono essere applicati dietro a tutti i rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose che superano a pieno carico 3,5 t.
STRISCE RETRORIFLETTENTI
Durante la circolazione, gli autocarri ed i rimorchi con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t (oltre che con i pannelli posteriori nelle figure sottostanti) devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Le strisce retroriflettenti applicate lateralmente possono essere di colore bianco o giallo; quelle applicate dietro possono essere di colore giallo o rosso.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
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