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Motocicli, significato e caratteristiche

1 I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm3 e sviluppano una velocità fino a 45 km/h
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2 I motocicli possono essere dotati di cambio automatico
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3 I motocicli sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni
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4 Il motociclo è un qualunque veicolo a due ruote
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5 I motocicli sono veicoli a due ruote
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6 Tutti i veicoli a motore con tre ruote sono dei motocicli
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7 I ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli
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8 Ai fini della circolazione i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli
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9 I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 cm3
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10 I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote
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11 Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm3
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

I motocicli sono dei veicoli a due ruote che hanno (a differenza dei ciclomotori) cilindrata superiore a 50 centimetri cubi. Possono essere dotati di cambio manuale o automatico e sono soggetti al controllo tecnico periodico (revisione) dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

È sbagliato dire che hanno cilindrata fino a 125 cm3, perché possono avere anche delle cilindrate superiori. È sbagliato anche dire che i quadricicli leggeri (le microcar), ai fini della circolazione sono assimilati ai motocicli (sono invece assimilati ai ciclomotori).


È vero che:
  • I motocicli sono veicoli a due ruote;
  • I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 cm3;
  • I ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli;
  • I motocicli possono essere dotati di cambio automatico;
  • I motocicli sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni.

È falso che:
  • Tutti i veicoli a motore con tre ruote sono dei motocicli;
  • I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote;
  • Il motociclo è un qualunque veicolo a due ruote;
  • Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm3;
  • I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm3 e sviluppano una velocità fino a 45 km/h;
  • Ai fini della circolazione i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 52. Codice della strada

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;

b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a ((45 Km/h));


Art. 53. Codice della strada

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;


Art. 80. Codice della strada

Revisioni

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.


Art. 116. Codice della strada

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; (113) (121) (125)

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; (113) (121) (125)

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); (113) (121) (125)

1 Commenti Lascia un Commento

Sie toure
Sie toure 04.04.2023 19:41
Sono Toure sie

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