Ambiente d’apprendimento generale Categoria B (tutte le domande)

Hai fatto il 0.0% del PASSO 1 (0 domande da 617)
Tutte le domande di Categoria B
Domanda 2 da 617

Autoveicoli

1 Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno due ruote
V
F
2 Il triciclo a motore è un autoveicolo
V
F
3 L'autobus viene classificato autoveicolo
V
F
4 Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli
V
F
5 L'autoveicolo è un veicolo a motore con non meno di quattro ruote, eccetto i quadricicli
V
F
6 L'autocarro è un autoveicolo
V
F
7 Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con quattro o più ruote, compresi i quadricicli
V
F
8 I quadricicli non sono autoveicoli
V
F
9 L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce
V
F
10 L'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore
V
F
11 Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno quattro ruote, compresi quelli senza motore
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli (che sono una categoria a parte). Rientrano nella categoria degli autoveicoli gli autocarri e gli autobus, oltre ad autovetture ed autocaravan.


È vero che:
  • Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli;
  • L'autoveicolo è un veicolo a motore con non meno di quattro ruote, eccetto i quadricicli;
  • L'autobus viene classificato autoveicolo;
  • L'autocarro è un autoveicolo;
  • I quadricicli non sono autoveicoli.

È falso che:
  • Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con quattro o più ruote, compresi i quadricicli;
  • Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno due ruote;
  • Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno quattro ruote, compresi quelli senza motore;
  • Il triciclo a motore è un autoveicolo;
  • L'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore;
  • L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 53. Codice della strada

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.


Art. 54. Codice della strada

Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

1 Commenti Lascia un Commento

V Anna
V Anna 09.03.2024 11:46
Consiglio di aggiungere, nella sezione ''Articoli di Riferimento'', ''Art. 54 Codice della Strada'', ''Motoveicoli'' e ''Autoveicoli'', link che aprono immagini dei veicoli descritti.

Scrivi un commento

© 2024 All rights reserved.

Ti consigliamo di creare un account, è gratuito!

Perché creare un account? In questo modo avrai ulteriori vantaggi che ti aiuteranno nel processo d’apprendimento:

Per creare un nuovo account ↓

Se già hai un account, accedi qui ↓