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Rimorchi, significato e caratteristiche

1 L'autocaravan non è un rimorchio
V
F
2 I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore, destinati ad essere trainati
V
F
3 I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg
V
F
4 L'autosnodato non è classificato rimorchio
V
F
5 I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 500 kg
V
F
6 I rimorchi sono muniti di silenziatore
V
F
7 Il caravan non è un rimorchio
V
F
8 I semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore, destinati ad essere trainati. I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg. Sono entrambi dotati di impianto frenante.

Il caravan (roulottes) è un rimorchio, ma invece non lo sono rimorchi l’autocaravan (cioè il camper) e l’autosnodato (cioè autobus formato da due tronconi rigidamente collegati). Non è vero che sono muniti di silenziatore (in quanto non hanno motore).


È vero che:
  • I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore, destinati ad essere trainati;
  • I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg;
  • L'autosnodato non è classificato rimorchio;
  • L'autocaravan non è un rimorchio.

È falso che:
  • Il caravan non è un rimorchio;
  • I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 500 kg;
  • I semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante;
  • I rimorchi sono muniti di silenziatore.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 47. Codice della strada

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:

d)

- categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;

- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.


Art. 54. Codice della strada

Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.


Art. 56. Codice della strada

Rimorchi

1. ((Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53,)) I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 ((e dal regolamento)).

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