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Domanda 444 da 617

Gare di velocità

1 Le competizioni sportive con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione
V
F
2 Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, dalle ore 23.00 alle ore 6.00
V
F
3 Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate su aree pubbliche è punito con la reclusione
V
F
4 E' punito con la reclusione chi scommette su veicoli che partecipano a gare di velocità non autorizzate su strade pubbliche
V
F
5 Sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, purché partecipino solo due autovetture
V
F
6 E' punito con la reclusione il conducente che gareggia in velocità su strade pubbliche
V
F
7 Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, tra motocicli e non tra autoveicoli
V
F
8 Sulle strade è vietato gareggiare in velocità
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Le competizioni sportive con i veicoli sulle strade pubbliche devono sempre essere autorizzate. Sulle strade è vietato gareggiare in velocità e partecipare a gare non autorizzate. La legge prevede per questo tipo di comportamento (considerato un reato) la reclusione del conducente.


È vero che:
  • Sulle strade è vietato gareggiare in velocità;
  • Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate su aree pubbliche è punito con la reclusione;
  • E' punito con la reclusione il conducente che gareggia in velocità su strade pubbliche;
  • E' punito con la reclusione chi scommette su veicoli che partecipano a gare di velocità non autorizzate su strade pubbliche.

È falso che:
  • Le competizioni sportive con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione;
  • Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, dalle ore 23.00 alle ore 6.00;
  • Sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, purché partecipino solo due autovetture;
  • Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, tra motocicli e non tra autoveicoli.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 9. Codice della strada

Competizioni sportive su strada

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (49)


Art. 9-bis. Codice della strada

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


Art. 9-ter. Codice della strada

Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

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