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Domanda 146 da 617

Prudenza del conducente

1 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta
V
F
2 Bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno Stato estero
V
F
3 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi
V
F
4 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore
V
F
5 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada
V
F
6 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane
V
F
7 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici
V
F
8 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelle con scarsa capacità di movimento
V
F
9 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni muniti di bastone bianco, ma non di quelli con bastone bianco-rosso
V
F
10 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili
V
F
11 Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Il conducente deve fermarsi e dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali anche se poco distanti, facilitando così l'attraversamento anche se non è accompagnato da un cane guida, evitando inoltre di frenare bruscamente o suonare il clacson per non spaventarlo. Lo stesso comportamento vale nei confronti di un sordocieco, munito di bastone bianco-rosso.

Il conducente deve usare maggiore prudenza nei confronti degli utenti deboli della strada, e quindi delle persone diversamente abili, degli anziani, dei bambini, dei conducenti che dimostrano guida incerta, dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili, delle persone in bicicletta, dei pedoni o di coloro con scarsa capacità di movimento.


È vero che:
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelle con scarsa capacità di movimento.

È falso che:
  • Bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno Stato estero;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore;
  • Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni muniti di bastone bianco, ma non di quelli con bastone bianco-rosso.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 191. Codice della strada

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.


Art. 157. Codice della strada

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.


Art. 158. Codice della strada

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

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