Il segnale di PERICOLO raffigurato, posto di norma a 150 metri, preannuncia un attraversamento per ciclisti (fig. 437), contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, sia dentro che fuori i centri abitati.
In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare ed essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per dare la precedenza ai ciclisti che attraversano.
Bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i ciclisti, evitando di sorpassare i veicoli che si sono arrestati per far attraversare la carreggiata ai ciclisti.
Non si deve effettuare sosta o fermata in corrispondenza dell'attraversamento. Non è vero che il segnale indica un’area, o pista, ciclabile (fig. 90) o che è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile (fig. 437), ma come detto 150 metri prima.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimita' degli attraversamenti stessi.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimita' dello sbocco sulla strada.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di ((velocipedi)), contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
1. L'obbligo di limitare la velocita', di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale puo' essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne e' consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Puo' essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. E' sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437). ((In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.))
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei ((velocipedi)) che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta.
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