La velocità dev’essere regolata tenendo conto delle condizioni del fondo stradale, soprattutto in presenza di buchi, sconnessioni (fondo irregolare), foglie bagnate. È necessario diminuire la velocità quando percorriamo una strada con traffico misto, in cui si trova la presenza di varie tipologie di veicoli, lenti e veloci, e contemporaneamente ci sono animali e pedoni che occupano la strada.
I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli come, ad esempio, per alcuni autobus, autocarri, autotreni. Indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono applicati. Non sono applicati ai motocicli, autocarri ed autocaravan di massa complessiva fino 3,5 tonnellate.
1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
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