Ambiente d’apprendimento generale Categoria B (tutte le domande)

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Tutte le domande di Norme sulla circolazione dei veicoli
Domanda 7 da 35

Centro abitato e pedone

1 In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario proseguire, senza curarci di lui, perché abbiamo la precedenza
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2 In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno nelle ore notturne, procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi
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3 In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno rallentare e avvisarlo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato
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4 In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità fino a fermarsi tempestivamente, se occorre
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5 In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità e, occorrendo, fermarsi per non investirlo
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6 In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo, perché ci dia la precedenza
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità e, occorrendo, fermarsi per non investirlo, avvisandolo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato. Non è opportuno procedere con gli abbaglianti accesi o richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo per ottenere la precedenza.


È vero che:
  • In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità e, occorrendo, fermarsi per non investirlo;
  • In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno rallentare e avvisarlo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato;
  • In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità fino a fermarsi tempestivamente, se occorre.

È falso che:
  • In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno nelle ore notturne, procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi;
  • In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo, perché ci dia la precedenza;
  • In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario proseguire, senza curarci di lui, perché abbiamo la precedenza.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 40. Codice della strada

Segnali orizzontali​

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimita' degli attraversamenti stessi.


Art. 140. Codice della strada

Principio informatore della circolazione​

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.


Art. 141. Codice della strada

Velocita'

4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.


Art. 145. Codice della strada

Precedenza

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.


Art. 153. Codice della strada

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita' passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

  • c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

Art. 156. Codice della strada

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la piu' breve possibile.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei proiettori di profondita' a breve intermittenza.


Art. 191. Codice della strada

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

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