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Partenza dal margine della carreggiata

1 Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve allacciare la cintura di sicurezza salvo che non sia esentato
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2 Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può allacciare la cintura di sicurezza dopo avere concluso tale manovra
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3 Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve indossare ed allacciare il casco
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4 Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accendere il proiettore anabbagliante
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5 Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada sia libera, guardando anche negli specchietti retrovisori
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6 Il motociclista che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può indossare il casco dopo avere concluso tale manovra
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

Il conducente che dal margine della carreggiata si immette nel flusso della circolazione non deve creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Prima di partire deve indossare ed allacciare il casco e accendere il proiettore anabbagliante, se guida un motociclo, o allacciare la cintura di sicurezza (salvo che non sia esentato) se guida un autoveicolo.

Deve accertarsi che la strada sia libera, osservando con attenzione, anche attraverso gli specchietti retrovisori, posizione, distanza e direzione degli altri veicoli; segnalare con sufficiente anticipo l’intenzione di effettuare la manovra, azionando l’indicatore di direzione (anche se non sopraggiungono altri veicoli) e dare la precedenza a tutti i veicoli in transito.


È vero che:
  • Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve indossare ed allacciare il casco;
  • Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve allacciare la cintura di sicurezza salvo che non sia esentato;
  • Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accendere il proiettore anabbagliante;
  • Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada sia libera, guardando anche negli specchietti retrovisori.

È falso che:
  • Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può allacciare la cintura di sicurezza dopo avere concluso tale manovra;
  • Il motociclista che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può indossare il casco dopo avere concluso tale manovra.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 152. Codice della strada

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.


Art. 154. Codice della strada

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre​

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

  • a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
  • b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

Art. 171. Codice della strada

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (99)

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

  • a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
  • b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 172. Codice della strada

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. (141)

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

  • e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
  • f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

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