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Domanda 202 da 617

Fermata vietata

1 La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione
V
F
2 La fermata è vietata sui dossi
V
F
3 Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi
V
F
4 La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
V
F
5 La fermata di breve durata è consentita anche in curva
V
F
6 La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
V
F
7 La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità
V
F
8 La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
V
F
9 La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata
V
F
10 La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
V
F
11 La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci
V
F
12 La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello, sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli sulle rotaie. La fermata è vietata nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. La fermata è vietata sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche nella prossimità di essi.

È sbagliato dire che la fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili, la fermata è consentita, purché non si crei intralcio alla circolazione, allo sbocco dei passi carrabili, in questo caso è vietata solamente la sosta. È sbagliato dire che la fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci, in questo caso è vietata solamente la sosta. È sbagliato dire che la fermata è vietata sul margine destro di qualunque strada o lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico.


È vero che:
  • La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello;
  • La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia;
  • La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione;
  • La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • La fermata è vietata sui dossi;
  • Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi;
  • La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità.

È falso che:
  • La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata;
  • La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione;
  • La fermata di breve durata è consentita anche in curva;
  • La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili;
  • La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 157. Codice della strada

Arresto, fermata e sosta dei veicoli​

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.


Art. 158. Codice della strada

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli​

1. La fermata e la sosta sono vietate:

  • a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';

2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:

  • a) allo sbocco dei passi carrabili;
  • e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

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