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Domanda 376 da 617

Sosta fuori dai centri abitati

1 Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili
V
F
2 In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato
V
F
3 Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare la sosta
V
F
4 Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V
F
5 In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni
V
F
6 Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione
V
F
7 Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili
V
F
8 Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché esista il marciapiede rialzato
V
F
9 Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della carreggiata
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Salvo diversa segnalazione, in caso di sosta il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. In caso di sosta dove non esiste marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni.

Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili o sulle banchine, salvo diversa segnalazione. In caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.


È vero che:
  • Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché esista il marciapiede rialzato;
  • In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni;
  • Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della carreggiata;
  • Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili;
  • Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

È falso che:
  • In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato;
  • Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili;
  • Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare la sosta.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 157. Codice della strada

Arresto, fermata e sosta dei veicoli​

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.


Art. 158. Codice della strada

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli​

1. La fermata e la sosta sono vietate:

  • g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

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