Art. 175. Codice della strada
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
- a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico;
- b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
- c) veicoli non muniti di pneumatici;
- d) macchine agricole e macchine operatrici;
- e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
Art. 372. Regolamento
Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocita' in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici puo', ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocita' per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice.
Art. 54. Codice della strada
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
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