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Domanda 499 da 617

Trasporto animali e persone

1 Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida
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2 Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione
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3 Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non impedirgli la visibilità
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4 Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente
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5 Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio
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6 Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di dieci
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7 Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

Il numero di persone trasportabili su un veicolo (ossia il numero dei posti) è indicato sulla carta di circolazione (libretto); sulle autovetture può essere al massimo di nove, compreso il conducente, mentre sugli autocarri è di tre, compreso il conducente. Tutti i passeggeri devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità.

Sui veicoli è consentito trasportare un solo animale domestico in libertà purché non costituisca impedimento o pericolo. È consentito anche trasportarne più di uno, purché custoditi in gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete.


È vero che:
  • Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non impedirgli la visibilità;
  • Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione;
  • Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida;
  • Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete.

È falso che:
  • Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente;
  • Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di dieci;
  • Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 54. Codice della strada

Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

  • a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
  • c) ...

Art. 169. Codice della strada

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

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