Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se il posto per il passeggero è indicato sulla carta di circolazione; è comunque vietato il trasporto dei minorenni di 5 anni. È vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati o che impediscano o limitino la visibilità al conducente. È vietato ai conducenti di motocicli trainare e farsi trainare da altri veicoli di qualsiasi tipo.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.
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