Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio solo se questo non può più circolare per avaria (guasto) o per mancanza di organi essenziali; inoltre, salvo il caso di trasporti eccezionali, nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo.
Il traino per situazione d’emergenza deve avvenire attraverso un solido collegamento, come fune, catena, cavo, barra rigida, purché idoneamente segnalati per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada. Il veicolo trainato deve avere in funzione il lampeggio d’emergenza, cioè l’accensione simultanea delle 4 frecce o esporre il pannello di carico sporgente di fig. V3.
Il conducente che traina un altro veicolo senza rispettare le relative prescrizioni sulla solidità e visibilità del collegamento è punito, tra l’altro, con la sottrazione di 2 punti dalla patente.
Il traino di un veicolo in avaria, da parte di un autoveicolo, non è ammesso sulle autostrade.
1. Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato da piu' di un veicolo, salvo che cio' risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non e' piu' atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purche' idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 345)).
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato:
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
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Norma violata | Punti ------------------------------------ Art. 165 Comma 3 | 2 ------------------------------------
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