Ambiente d’apprendimento generale Categoria B (tutte le domande)

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Domanda 237 da 617

Conduzione di veicoli con rimorchio

1 Se si trainano caravan e rimorchi T.A.T.S. non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto retrovisore destro
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2 La larghezza del rimorchio non deve superare quella del veicolo trainante
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3 Il rimorchio è parte integrante del veicolo a cui è stato abbinato in fase di collaudo e non può essere agganciato a un altro veicolo
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4 E' possibile trainare rimorchi non immatricolati, se di massa inferiore ai 750 chilogrammi
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5 I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero
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6 Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice
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7 Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata
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8 Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 centimetri dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro, qualora siano posizionati ad un’altezza da terra non superiore a 1 metro
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9 Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere dalla parte anteriore fino ai 3/10 della lunghezza del complesso dei veicoli
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10 Il titolare di patente di guida della categoria BE che, successivamente, consegue la patente della categoria C, può guidare anche veicoli della categoria CE
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11 Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio
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12 Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata
V
F
13 Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere posteriormente senza obbligo di specifiche segnalazioni
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14 Se nella carta di circolazione manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo è atto al traino di rimorchi di qualsiasi massa
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15 I rimorchi per il trasporto di cavalli (van) non possono circolare in autostrada
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F
16 I rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante
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17 Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza
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18 Durante la circolazione, i rimorchi con massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
V
F
19 Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione
V
F
20 Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate
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21 Nel rispetto della larghezza massima stabilita per i rimorchi T.A.T.S., le imbarcazioni trasportate possono sporgere fino a 50 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori
V
F
22 Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5
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23 I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro
V
F
24 Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti
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25 Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi occorre tenere in funzione la segnalazione luminosa di pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza
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F
26 Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

Il conducente che intenda condurre un veicolo con un rimorchio deve, anzitutto, essere in possesso della patente di categoria appropriata: B (se il complesso veicolare non supera 3,5 t), B con codice armonizzato 96 oppure BE (chi abbia conseguito le patenti BE e C non può guidare anche veicoli della categoria CE).

Prima di partire occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio ed è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente. Bisogna inoltre controllare che dagli specchi retrovisori esterni, montati sulla motrice, la visibilità sia adeguata; gli specchi, tuttavia, non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza.

Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice. Quando sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa a parte, che vale per il rischio statico (da fermo). Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione.

I rimorchi T.A.T.S. sono rimorchi muniti di specifico equipaggiamento per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive (quali imbarcazioni, alianti, ecc.) che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero. Per essi valgono le norme generali vigenti per gli altri tipi di rimorchio, quindi è sbagliato dire che non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto retrovisore destro o che le imbarcazioni trasportate possono sporgere fino a 50 centimetri per ogni lato.

Chi traina un rimorchio deve inoltre sapere che:

  • nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata;
  • I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro di sangue.

I rimorchi devono essere immatricolati e dotati di targa propria, anche se leggeri (è perciò sbagliato dire che occorre staccare la targa dalla motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio). I carrelli appendice non hanno una targa propria, ma sono muniti di una targa ripetitrice, identica a quella della motrice.

I rimorchi destinati al trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti e con gli appositi pannelli posteriori. Inoltre, nella parte posteriore dei complessi di veicoli (autotreno, autovettura trainante un rimorchio o un caravan, ecc.) vige l'obbligo di apporre i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti.

Il carico dei rimorchi (anche se leggeri), come per gli autoveicoli, non può sporgere sul lato anteriore, ma solo su quello posteriore fino a 3/10 (tre decimi, cioè il 30%) della lunghezza del rimorchio. Il carico sporgente va segnalato con l’apposito pannello (fig. V3). Possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Un veicolo non può trainare un rimorchio di qualsiasi massa. Il valore della massa rimorchiabile è indicato nella carta di circolazione. Tale valore dipende dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice (detto “rapporto di traino”) e non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate, o 0,5 per rimorchi sprovvisti di qualsiasi dispositivo di frenatura (con un rapporto di traino uguale ad 1 la massa del rimorchio può arrivare fino ad essere uguale a quella della motrice, mentre con 0,5 può arrivare alla metà). Non è prescritto un particolare rapporto tra la larghezza del rimorchio e quella del veicolo trainante.

Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata.
È sbagliato dire che il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate (ciò vale solo per il carrello appendice), o che non può essere agganciato ad un altro veicolo. La presenza nel veicolo di sensori di parcheggio non impedisce il traino di un rimorchio.


È vero che:
  • Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione;
  • Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice;
  • Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza;
  • Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate;
  • Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5;
  • Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata;
  • I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero;
  • I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro;
  • Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

È falso che:
  • Durante la circolazione, i rimorchi con massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti;
  • E' possibile trainare rimorchi non immatricolati, se di massa inferiore ai 750 chilogrammi;
  • Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate;
  • La larghezza del rimorchio non deve superare quella del veicolo trainante;
  • Il rimorchio è parte integrante del veicolo a cui è stato abbinato in fase di collaudo e non può essere agganciato a un altro veicolo;
  • Se si trainano caravan e rimorchi T.A.T.S. non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto retrovisore destro;
  • Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 centimetri dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro, qualora siano posizionati ad un’altezza da terra non superiore a 1 metro;
  • Nel rispetto della larghezza massima stabilita per i rimorchi T.A.T.S., le imbarcazioni trasportate possono sporgere fino a 50 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori;
  • Il titolare di patente di guida della categoria BE che, successivamente, consegue la patente della categoria C, può guidare anche veicoli della categoria CE;
  • Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti;
  • Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi occorre tenere in funzione la segnalazione luminosa di pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza;
  • Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio;
  • Se nella carta di circolazione manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo è atto al traino di rimorchi di qualsiasi massa;
  • I rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante;
  • Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere dalla parte anteriore fino ai 3/10 della lunghezza del complesso dei veicoli;
  • Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere posteriormente senza obbligo di specifiche segnalazioni;
  • I rimorchi per il trasporto di cavalli (van) non possono circolare in autostrada.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 56. Codice della strada

Rimorchi

2. I rimorchi si distinguono in:

  • a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
  • b) rimorchi per trasporto di cose;
  • c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
  • d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
  • e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
  • f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 ((e dal regolamento)).


Art. 142. Codice della strada

Limiti di velocita'

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.


Art. 158. Codice della strada

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.


Art. 176. Codice della strada

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata.


Art. 164. Codice della strada

Sistemazione del carico sui veicoli

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.


Art. 361. Regolamento

Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico​

1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

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