Il conducente che intenda condurre un veicolo con un rimorchio deve, anzitutto, essere in possesso della patente di categoria appropriata: B (se il complesso veicolare non supera 3,5 t), B con codice armonizzato 96 oppure BE (chi abbia conseguito le patenti BE e C non può guidare anche veicoli della categoria CE).
Prima di partire occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio ed è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente. Bisogna inoltre controllare che dagli specchi retrovisori esterni, montati sulla motrice, la visibilità sia adeguata; gli specchi, tuttavia, non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza.
Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice. Quando sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa a parte, che vale per il rischio statico (da fermo). Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione.
I rimorchi T.A.T.S. sono rimorchi muniti di specifico equipaggiamento per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive (quali imbarcazioni, alianti, ecc.) che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero. Per essi valgono le norme generali vigenti per gli altri tipi di rimorchio, quindi è sbagliato dire che non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto retrovisore destro o che le imbarcazioni trasportate possono sporgere fino a 50 centimetri per ogni lato.
Chi traina un rimorchio deve inoltre sapere che:
I rimorchi devono essere immatricolati e dotati di targa propria, anche se leggeri (è perciò sbagliato dire che occorre staccare la targa dalla motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio). I carrelli appendice non hanno una targa propria, ma sono muniti di una targa ripetitrice, identica a quella della motrice.
I rimorchi destinati al trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti e con gli appositi pannelli posteriori. Inoltre, nella parte posteriore dei complessi di veicoli (autotreno, autovettura trainante un rimorchio o un caravan, ecc.) vige l'obbligo di apporre i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti.
Il carico dei rimorchi (anche se leggeri), come per gli autoveicoli, non può sporgere sul lato anteriore, ma solo su quello posteriore fino a 3/10 (tre decimi, cioè il 30%) della lunghezza del rimorchio. Il carico sporgente va segnalato con l’apposito pannello (fig. V3). Possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Un veicolo non può trainare un rimorchio di qualsiasi massa. Il valore della massa rimorchiabile è indicato nella carta di circolazione. Tale valore dipende dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice (detto “rapporto di traino”) e non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate, o 0,5 per rimorchi sprovvisti di qualsiasi dispositivo di frenatura (con un rapporto di traino uguale ad 1 la massa del rimorchio può arrivare fino ad essere uguale a quella della motrice, mentre con 0,5 può arrivare alla metà). Non è prescritto un particolare rapporto tra la larghezza del rimorchio e quella del veicolo trainante.
2. I rimorchi si distinguono in:
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 ((e dal regolamento)).
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
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