Ambiente d’apprendimento generale Categoria B (tutte le domande)

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Domanda 299 da 617

Casco obbligatorio

1 Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, titolari di patente della categoria B
V
F
2 Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
V
F
3 Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta
V
F
4 Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne
V
F
5 Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni
V
F
6 Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta
V
F
7 Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Chi è alla guida o viene trasportato sui motocicli o ciclomotori a due ruote, è obbligato a indossare il casco, indipendentemente dalla maggiore o minore età e dal possesso della patente di categoria B. Può non indossare il casco chi conduce motocicli dotati di cellula di sicurezza e dispositivi di ritenuta (cinture).


È vero che:
  • Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote;
  • Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta;
  • Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta;
  • Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne.

È falso che:
  • Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni;
  • Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, titolari di patente della categoria B;
  • Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 171. Codice della strada

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (99)

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

  • a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
  • b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

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