L’uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa in caso di caduta o di incidente; se integrale, protegge anche il viso da traumi e lesioni. È bene che sia dotato di visiera, per proteggere il viso e gli occhi anche da impatti con insetti.
Hanno l’obbligo di indossare il casco, anche se maggiorenni e per spostamenti brevi e a bassa velocità, i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta (cioè senza cabina e privi di cintura di sicurezza, come, ad esempio, i “Quad”). Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione (sottrazione) di punti dalla patente di guida.
Il casco dev’essere di tipo omologato, di taglia corretta e, durante la marcia, dev’essere sempre indossato e allacciato correttamente, se non si vuole incorrere in gravi rischi per la salute in caso di caduta o incidente.
Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto alla luce e al calore e deve comunque essere sostituito dopo che abbia subìto un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta esterna. La pulizia dev’essere effettuata con detersivi non corrosivi (non con benzina, acquaragia o altri solventi). La robustezza della calotta potrebbe essere compromessa anche da solventi presenti in vernici o colle. La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o di illuminazione; se rigata o danneggiata deve essere sostituita.
È sbagliato affermare che possono essere applicati sul casco adesivi di qualunque tipo, purché non coprano la visiera, che il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi o che può essere riparato con nastro adesivo.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (99)
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a € 333)). Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
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Norma violata | Punti ------------------------------------ Art. 171 Comma 2 | 5 ------------------------------------
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