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Documenti per la circolazione

1 Un'autovettura per poter circolare deve avere la polizza assicurativa del tipo "kasko"
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2 Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito delle targhe identificative, affinché sia possibile risalire all'intestatario del mezzo
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3 Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del segnale mobile di pericolo (triangolo)
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4 Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

Un autoveicolo per poter circolare sulla strada deve essere munito delle targhe identificative che consentono di risalire all'intestatario (proprietario) del mezzo, deve avere la carta di circolazione e devono essere presenti a bordo i documenti che attestano la copertura assicurativa (R.C.A.). Sull'autoveicolo deve inoltre essere presente il segnale mobile di pericolo (triangolo).

È sbagliato dire che non si può circolare se non si ha la polizza assicurativa del tipo “kasko”, è obbligatoria solo la polizza R.C.A.


È vero che:
  • Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito delle targhe identificative, affinché sia possibile risalire all'intestatario del mezzo;
  • Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione;
  • Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del segnale mobile di pericolo (triangolo).

È falso che:
  • Un'autovettura per poter circolare deve avere la polizza assicurativa del tipo "kasko".

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 72. Codice della strada

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi​

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:

  • b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;

Art. 93. Codice della strada

Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.


Art. 100. Codice della strada

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.


Art. 116. Codice della strada

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.


Art. 193. Codice della strada

Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.

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