Le targhe dei veicoli devono consentire una chiara ed inequivocabile identificazione dell'intestatario del veicolo. Devono quindi essere apposte saldamente e in posizione corretta senza piegarle, pulite e ben leggibili. Non devono essere manomesse o contraffatte.
I pannelli recanti la lettera "P" (principiante) devono essere retroriflettenti ed apposti anteriormente e posteriormente sui veicoli privati usati per le esercitazioni di guida. Sulle autovetture usate dalle autoscuole, i pannelli sono sostituiti dalla scritta SCUOLA GUIDA.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.050 a € 8.202)).
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate nel regolamento.
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