Revisione della patente di guida può essere disposta dall’Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi, ecc.) e/o dell’idoneità tecnica (conoscenza della segnaletica e delle norme, capacità di guida) prescritti per il possesso della patente e comporta l’obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica (cioè nuovi esami di teoria e di guida).
La revisione della patente può essere disposta:
- in seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi a persone;
- in seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- in seguito di azzeramento dei “punti” della patente di guida.
Il conducente che non supera l’esame di revisione della patente (viene bocciato agli esami teorici o pratici o non risulta più possedere i requisiti fisici e psichici), subisce la revoca della patente stessa (la patente, cioè, viene annullata e non è più possibile continuare a condurre veicoli).
Non si dispone la revisione della patente quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali richiesti (ad esempio quando, a seguito di ripetute condanne penali, viene dichiarato delinquente abituale) o perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici e/o psichici richiesti (ad esempio se diventa cieco). In entrambi i casi non esiste dubbio sul possesso dei requisiti, ma una certezza e, dunque, si applica la revoca.
Non si incorre nella revisione se si commettono irregolarità che riguardano il veicolo (ad esempio si circola con la revisione del veicolo scaduta o si circola su un’auto storica senza la prescritta documentazione) o si guida senza avere con sé la patente, avendola però conseguita (in questi casi si deve solo pagare una multa).
È vero che:
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- La revisione della patente di guida può essere disposta dall’Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto;
- La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi a persone;
- La revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell’idoneità tecnica alla guida;
- La revisione della patente di guida può essere disposta con l’obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica;
- La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- La revisione della patente di guida è disposta a seguito di azzeramento dei “punti” della patente di guida;
- Il conducente che non supera l’esame di revisione della patente, subisce la revoca della patente stessa.
È falso che:
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali richiesti;
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre, per due volte in un anno, in una infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti;
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti;
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta da oltre un anno;
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un’auto storica senza la prescritta documentazione;
- La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un veicolo che non è di sua proprietà e non ha un’autorizzazione scritta del proprietario;
- La revisione della patente di guida è disposta quando si accerti che il conducente è alla guida senza aver con sé la patente;
- Il conducente che non supera l’esame di revisione della patente, può ripeterlo altre due volte entro un anno, continuando a guidare con uno speciale permesso rilasciato dalla Motorizzazione Civile.
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