Vieta il transito agli autoveicoli per trasporto di cose (veicoli merci: autocarri, autotreni, autoarticolati) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Consente il transito di autobus e di autocaravan (camper) anche con massa a pieno carico superiore a 3,5 t (in quanto sono veicoli destinati al trasporto di persone). Può essere integrato da pannello con un diverso valore della massa consentita al transito (valore inferiore o superiore a 3,5 t).
È sbagliato dire che il divieto si applica a tutti gli autocarri carrozzati con cassone aperto o chiuso (ma solo a quelli che superano 3,5 t).
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